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Netstrike - Vademecum di autodifesa legale

vademecum autodifesa legale - doc.1
[barabara gualtieri - avvocato di Strano Network]


Premesso che è tutto da dimostrare che Tizio si sia collegato a quel sito per fare Netstrike piuttosto che per mera personale consultazione....
premesso che sia possibile sussumere il netstrike sotto una delle fattispecie di reati esistenti (nel penale non c'è analogia..o è reato o non lo è..)....
Occorre considerare che' che se Tizio...
nei giorni precedenti il Netstrike ha pubblicizzato il nETSTRIKE a destra e a sinistra, ha fatto capire che gli interessava parecchio...
lo ha organizzato o ha contribuito a farlo.......talchè........
appare di tutta evidenza che si sia collegato per quello scopo......
beh....qualora l'autorità giudiziaria riesca aconfigurare una ipotesi di reato ed a rintracciare tizio per mezzo di un monitoraggio (non ho idea di come...è solo una ipotesi....non so se tecnicamente è possibile...)...indico qui di seguito un piccolo memorandum.

conviene rammentare che:

i mezzi di ricerca della prova sono:
  1. ISPEZIONI di persone cose o luoghi.
    occorre un decreto motivato del pm.
    Prima di procedere all' ispezione personale l'interessato è avvertito della facolta di farsi assistere da persona di fiducia purchè questa sia PRONTAMENTE REPERIBILE e idonea.
    Nell' 'ispezione e di cose o luoghi a chi ne ha la disponibilità se è presente è consegnata copia del decreto che dispone l'accertamento.
    Al trasgressore puo' essere odinato che non si allontani.
  2. PERQUISIZIONI
    Viene disposta quando vi e' fondato motivo che tizio occulti sulla persona o in un certo luogo il copro del reato o cose pertinenti al reato.
    Che sia sulla persona o in un luogo tizio ha la facolta' di farsi assistere da persona di fiducia purchè prontamente reperibile ed idonea.
    Se la PERQUISIZIONE avviene in una abitazione o in luoghi chiusi adiacenti non puo' iniziare prima delle 7 o dopo le 20, salvo casi urgenti e disposizione scritta dell' Autorita' Giudizioaria.
    Le cose cosi' rinvenute vengono sottoposte a sequestro.
  3. SEQUESTRO del corpo del reato o di cose pertinenti al reato.
    Occorre un decreto motivato dell' Autorita' GiudiziariaG.
    Se Tizio è presente gli viene consegnato.
    Vale quanto anzidetto
    Contro il decreto di sequestro puo' essere proposta la richiesta di riesame.


vademecum autodifesa legale - doc.2
[asbesto - figura storica dell'hacking italiano]


...e adesso, ecco qualche istruzione nell'improbabile caso che qualcosa di simile capiti anche a voi.

  1. In caso di perquisizione, avete il diritto a chiamare un avvocato.
    Chi procede alla perquisizione, deve attendere l'arrivo dell'avvocato.
    Se non conoscete il nome di un avvocato, telefonate al piu' vicino Consiglio dell' Ordine degli Avvocati: ci sono sempre, o dovrebbero esserci, degli avvocati di turno.
    Se non trovate nessuno, telefonate a un amico, chiamate il vicino di casa. Chiamate la radio privata della vostra citta'.
  2. Leggete sempre attentamente il decreto di perquisizione, per capire che cosa possono perquisire e che cosa possono sequestrare.
    Chiedete di mettere a verbale tutte le vostre obiezioni: e' un vostro diritto.
  3. PRENDETEVI TUTTO IL TEMPO CHE VOLETE PER LEGGERE E CAPIRE.
    non c'e' alcuna fretta.
    se il decreto dice che e' possibile estrarre copia dei dati, PRETENDETELO, indipendentemente dal tempo necessario.
  4. In caso che vogliano sequestrare un hard disk o un floppy, chiedete di verificare e di mettere a verbale il contenuto: CIASCUN FILE.
    Se gli agenti non vogliono, mettete a verbale che non avrete nessuna responsabilita' di cio' che sara' rinvenuto.
    Spiegate questa necessita' all'avvocato: spesso gli avvocati non capiscono le questioni informatiche.
  5. Salvo che non sia espressamente previsto, il computer non puo' essere sequestrato se puo' essere fatta copia dell'hard disk.
  6. Una serie di cose che possono essere messe a verbale in caso di illegittimo sequestro possono essere queste, tratte da un documento ALCEI:
    Non solo privare una persona di una sostanziale possibilita' di sopravvivenza e comunicazione e' una palese violazione dei diritti civili.
    Ma e' anche una violazione delle leggi fondamentali della Repubblica Italiana e della comunita' internazionale.
    • Violazione di cinque articoli della Costituzione:
      • art.4 - Diritto al lavoro.
      • art.14 - Inviolabilita' del domicilio (il concetto di "domicilio informatico" e' definito dalla legge sui "computer crime").
      • art.15 - Liberta' e segretezza della corrispondenza (su un computer spesso si trova, oltre alla corrispondenza di chi lo possiede, anche quella di altri).
      • art.35 - Tutela del lavoro.
    • Violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (protocollo addizionale):
      • art.1 - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni.
    • Violazione del codice di procedura penale:
      Il sequestro di corrispondenza informatica (che avviene anche a carico di terzi non indagati) e' in violazione degli Artt. 254-256-258 c.p.p. che tutelano la corrispondenza privata.
      Questo in particolare se sul vostro sistema giace corrispondenza privata di altri utenti (quindi se gestite un sistema con piu' utenti che usano i vs servizi)
da riflettere inoltre come si possa risalire alla causa di un qualsiasi problema, quando sulla propria macchina e' presente un account guest senza password, e non loggato ... virtualmente chiunque potrebbe entrare nel vostro sistema e fare qualunque cosa, giusto ?

vademecum autodifesa legale - doc.3
[ferry byte - messaggio del 3 aprile 2001]


ciao all !

sono stato sabato e domenica a Milano dove si sono registrate due giornate di iniziative veramente interessanti, al Ponte della Ghisolfa una full immersion credo proficua della mailing list Reddito e Lavoro di ECN, al Conchetta la presentazione di Malamilano (video e book dell'archivio Primo Moroni), feste e corsi al LOA_Bulk e al CSA Vittoria una due giorni di riflessioni con avvocati sulla repressione nei vari ambiti specifici della scuola, case occupate, movimento in generale e hacktivism in particolare

a parte la confortante sorpresa di trovare in tutti e tre gli ambiti sopra descritti una partecipazione massiccia agli eventi, l'ultimo in particolare - il convegno al vittoria promosso dai transiti sulla repressione - ha visto al tavolo digitale un proficuo scambio di conoscenze fra 4 (quattro) avvocati e agit-prop digitali

in particolare rispetto alla questione legittimazione del netstrike tutte/i e 4 le/gli avvocati presenti hanno espresso parere unanime che fino a quando non verra' prodotta una norma specifica non si potra' procedere utilizzando l'attuale apparato penale italiano - che NON puo' essere applicato per analogia - contro cio' che si annuncia come una manifestazione di pensiero (costituzionalmente prevista e tutelata) seppur in maniera tecnologica ed insolita come puo' esserlo un net-fax-phone_strike anche qualora venga effettuato da posto di lavoro visto che soprattutto in presenza di espressioni personali di scelte politiche (quindi dati sensibili) non sono ammessi automatismi di controllo a distanza sia per la normativa sulla privacy che per lo statuto dei lavoratori (diverso il caso se vieni scoperto da occhio di controllore umano in flagranza che stai facendo qualcosa di diverso da cio' che sei pagato per fare)

ATTENZIONE !!! si raccomanda comunque la massima prudenza essendo interpretazioni giuridico-giudiziarie ed essendo il netstrike una manifestazione politica: da usare dietro prescrizi... ops forte mobilitazione collettiva...
;-))




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